Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono inseriti i seguenti:

      «Lo Stato garantisce la salute della donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dalla donna stessa.
      Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una gravidanza e ad affrontare i rischi fisici, psichici, economici e sociali connessi o conseguenti, sia per la donna stessa sia per la sua famiglia.
      Compito dello Stato, delle regioni e degli enti locali è quello di contribuire a rimuovere la cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza nel rispetto della libera valutazione della donna  ».

      2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari e a quelli di emergenza in condizioni di efficacia e di sicurezza».